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D.P.R. 26/11/2007 n. 2337. Il termine di durata del Consiglio superiore č stabilito in tre anni. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore presenta una relazione sull'attivitā svolta al Ministro per i beni e le attivitā culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilitā dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivitā culturali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti del Consiglio superiore restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organo e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore. Essi non possono esercitare le attivitā di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza del Ministero, nč essere amministratori o sindaci di societā che svolgono le medesime attivitā; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero nč assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, č soggetto a parere del Consiglio superiore. 8. Presso il Consiglio superiore opera un ufficio di segreteria, formato da personale giā in servizio presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dalla Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. 9. Il Consiglio superiore ed la Consulta per lo spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza di ambedue gli organi consultivi. Art. 14 - Comitati tecnico-scientifici 1. Sono organi consultivi del Ministero i seguenti Comitati tecnico-scientifici: a) comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; b) comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici; c) comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; d) comitato tecnico-scientifico per gli archivi; e) comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali; f) comitato tecnico-scientifico per la qualitā architettonica e urbana e per l'arte contemporanea; g) comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura. 2. I comitati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1: a) avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa b) esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali competenti, ed avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici c) esprimono pareri in merito all'adozione di provvedimenti di tutela, quali le acquisizioni e gli atti ablatori, di particolare rilievo, su richiesta del segretario generale o dei direttori generali competenti d) esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi degli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice e) esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta. 3. Il comitato di cui alla lettera g) del comma 1: a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e paesaggistici finalizzati a favorire l'incremento delle risorse destinate al settore; b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei direttori generali, ed avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli interventi per i beni culturali. 4. Ciascun Comitato č composto: a) da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnicoscientifico dell'amministrazione tra le professionalitā attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato; il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura č eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello dirigenziale e di area C del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici che a profili amministrativi; b) da due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere c) da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti alla sfera di competenza del singolo Comitato, desi- gnato dal Consiglio universitario nazionale. 5. Nel Comitato di cui al comma 1, lettera e), il Ministro assicura, nell'ambito delle designazioni di comma 4, lettera b), la presenza di un esperto nelle politiche di gestione degli istituti culturali. Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale o i direttori generali competenti per materia. In caso di paritā di voti, prevale quello del Presidente. 6. I comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti il presidente ed il vice presidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra quelle indicate al comma 4. Nel caso in cui nessun candidato risulti eletto presidente al termine dello scrutinio, diviene presidente il componente del Comitato designato prioritariamente dal Ministro. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 7. 7. I comitati, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta congiunta, a richiesta del Ministro o del Segretario generale, per l'esame di questioni di carattere intersettoriale. 8. Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati sono assicurate dalle competenti Direzioni generali. Capo III Istituti centrali e istituti con finalitā particolari Art. 15 - Istituti centrali e dotati di autonomia speciale 1. Sono istituti centrali: a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; c) l'Opificio delle pietre dure; d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia; e) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio ar chivistico e librario, che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro ed il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato; f) l'Istituto centrale per gli archivi di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368; g) l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, che subentra alla Discoteca di Stato. 2. Agli istituti centrali di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975 n. 805, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988 n. 400. 3. Sono Istituti dotati di autonomia speciale: a) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; b) la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; c) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; d) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Napoli; e) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Roma; f) la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della cittā di Firenze; g) 1'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra al l'Istituto centrale del restauro; h) la Biblioteca nazionale centrale di Roma; i) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; l) il Centro per il libro e la lettura; m) l'Archivio centrale dello Stato. 4. Rimangono in vigore le disposizioni relative agli istituti con particolari finalitā di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei singoli istituti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della citata legge n. 400 del 1988. 5. Con decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 gli istituti indicati ai commi 2 e 3 e gli altri organismi istituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, e successive modificazioni possono essere riordinati o soppressi; con le stesse modalitā possono altresė essere costituiti nuovi organismi dotati delle medesime forme di autonomia, nel rispetto dell'invarianza della spesa. 6. Il conferimento degli incarichi di direzione degli Istituti di cui al presente articolo č disposto secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 maggio 2007. Il relativo contratto č stipulato tra il dirigente ed il Direttore generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. Capo IV Amministrazione periferica Art. 16 - Organi periferici del Ministero 1. Sono organi periferici del Ministero: a) le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici; b) le soprintendenze: 1) per i beni archeologici; 2) per i beni architettonici e paesaggistici; 3) per i beni storici, artistici ed etnoantropologici; c) le soprintendenze archivistiche; d) gli archivi di Stato; e) le biblioteche statali; f) i musei. 2. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici sono uffici di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, primo periodo. 3. I dirigenti preposti agli uffici dirigenziali periferici provvedono alla organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali ad essi rispettivamente assegnate, ferme restando le competenze in materia della direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali. Art. 17 - Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 1. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici coordinano l'attivitā delle strutture periferiche del Ministero di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e), e f), presenti nel territorio regionale; questi ultimi, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica degli archivi e delle biblioteche, costituiscono articolazione delle direzioni regionali. Curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima. 2. L'incarico di direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici č conferito ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il segretario generale. 3. Il direttore regionale, in particolare: a) esercita sulle attivitā degli uffici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessitā ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione; b) riferisce trimestralmente ai direttori generali centrali di settore sull'andamento dell'attivitā di tutela svolta; c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice; |
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